INIZIATIVA PARLAMENTARE
presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari
“Piena deducibilità dei premi di cassa malati”
del 5 ottobre 2018
1) LAMal ed evoluzione dei premi delle casse malati
L’art. 41 cpv. 2 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101, in seguito “Cost”) sancisce che la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza.
L’art. 117 cpv. 1 Cost dà alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni. Il cpv. 2 permette alla Confederazione di dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi della popolazione.
La Legge federale sull’assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (RS 832.10, in seguito “LAMal”) recepisce il suddetto disposto. L’art. 1a cpv. 1 LAMal stabilisce che l’assicurazione sociale contro le malattie (assicurazione sociale malattie) comprende l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e l’assicurazione d’indennità giornaliera facoltativa. Comunemente, l’assicurazione delle cure medico-sanitarie viene chiamata cassa malati e in Svizzera l’assicurarvisi è generalmente obbligatorio, giacché ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera (art. 3 cpv. 1 LAMal ).
L’obbligo di assicurazione fu una delle principali novità introdotte nel sistema sanitario svizzero con la riforma che sfociò nella LAMal, deliberata nel 1994 ed entrata in vigore nel 1996. La presente iniziativa non intende soffermarsi sulla bontà o dannosità dell’assicurazione obbligatoria e dell’attuale assetto istituzionale in materia di sanità, anche alla luce del fatto che si tratta di una competenza federale.
Tuttavia, è bene ricordare che in 22 anni di LAMal il premio medio annuo per assicurato della cassa malati è passato per gli assicurati ticinesi da 1’920 franchi nel 1996 a 3’920 franchi nel 2017. In 22 anni, i primi malattia degli assicurati ticinesi sono pertanto più che raddoppiati, per la precisione sono cresciuti di oltre il 104%, ossia in media del 3.3% annuo. La figura 1 mostra l’evoluzione dei premi dal 1996 al 2017.
Figura 1 – Evoluzione del premio medio per assicurato ticinese
Fonte: Corriere del Ticino, 25 settembre 2018, pagine 4-5.
Il calcolo dei premi segue dei complessi meccanismi di compensazione e socializzazione dei rischi che dipendono dall’insieme degli assicurati. Senza entrare qui nella meccanica di calcolo, si osservi che i premi variano notevolmente da Cantone a Cantone, come mostrato nella figura 2.
Orbene, nel confronto intercantonale, il Cantone Ticino si trova tra quelli con i premi più alti, superato solo dai due semicantoni basilesi e da alcuni Cantoni romandi.
2) Attuale legislazione fiscale
In materia di imposte dirette, il Legislatore cantonale ha piena libertà all’interno del corsetto posto dalla Legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS 642.14, in seguito “LAID”).
Ai fini delle imposte cantonali e comunali sul reddito delle persone fisiche, il Legislatore federale ha voluto permettere ai Cantoni di lasciar dedurre dai proventi imponibili del e della contribuente anche i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera f, contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, sino a concorrenza di un ammontare determinato dal diritto cantonale; questo importo può essere forfettario (art. 9 cpv. 2 lett. g LAID ).
Figura 2 – Confronto intercantonale del premio medio per assicurato nel 2018 e 2019
Fonte: Corriere del Ticino, 25 settembre 2018, pagina 5.
La Legge tributaria del Cantone Ticino (RL 640.100, in seguito “LT”) ha recepito il disposto dell’art. 9 cpv. 2 lett. g LAID nell’art. 32 cpv. 1 lett. g LT , secondo il quale sono dedotti dai proventi i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 10’500.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 5’200.– franchi per gli altri contribuenti; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti.
3) Proposta di emendamento dell’art. 32 cpv. 1 lett. g LT
Alla luce di quanto precede, si propone con la presente di permettere la piena deducibilità dei premi di cassa malati.
Concretamente, si propone di porre una soglia pari a 10’000 franchi annui per persona (pertanto 20’000 franchi annui per i coniugi). Inoltre, si propone di introdurre un’ulteriore soglia pari a 3’000 franchi annui per le persone delle quali il contribuente si fa carico, ossia nella maggior parte dei casi i propri figli che vivono nella stessa economia domestica. Come si è avuto modo di mostrare in apertura, tali soglie si situano al di là dei premi di cassa malati attuali e dei prossimi anni. Attraverso la meccanica dell’attuale concessione dei sussidi per i premi di cassa malati, la deduzione massima sarebbe di fatto possibile solo per i contribuenti che non ricevono sussidi.
L’innalzamento della soglia di esenzione permette di concedere in modo mirato la piena deducibilità fiscale dei premi di cassa malati a beneficio in particolare del ceto medio, troppo ricco per farsi pagare tali costi dallo Stato e non sufficientemente agiato per non preoccuparsene. Inoltre, la piena deducibilità fiscale dei premi di cassa malati andrebbe a mitigare il cosiddetto “effetto soglia” che si presenta per quei contribuenti che per poche migliaia di franchi di reddito disponibile perdono il diritto al sussidio di cassa malati e pagano dei premi complessivamente maggiori delle attuali soglie di esenzione fiscale.
In altre parole, chi scrive propone di introdurre una soglia di deducibilità sufficientemente alta da non essere più rilevante per i premi di assicurazione malattia, pur mantenendo le intenzioni del Legislatore in merito alla limitazione della deducibilità fiscale degli altri casi menzionati nello stesso disposto (interessi sul capitale a risparmio, premi per assicurazioni sulla vita, ecc.). Inoltre, si propone di estendere il meccanismo anche a vantaggio delle persone al cui sostentamento il contribuente provvede, in primis i figli e le figlie nella stessa economia domestica.
Paolo Pamini (UDC), primo firmatario
Sergio Morisoli (UDC), Cleto Ferrari (UDC), Lara Filippini (UDC), Tiziano Galeazzi (UDC), Gabriele Pinoja (UDC)
Disegno di
LEGGE
tributaria del 21 giugno 1994; modifica
Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino
– vista l’iniziativa parlamentare elaborata del 5 ottobre 2018 di Paolo Pamini e cofirmatari;
d e c r e t a:
I.
La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:
Articolo 32 capoverso 1
[Sono dedotti dai proventi]g) i versamenti, premi e contributi per assicurazioni sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresi sotto la lettera f), contro gli infortuni, nonché gli interessi dei capitali a risparmio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, fino a concorrenza di una somma globale di 20’000.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 10’000.– franchi per gli altri contribuenti; queste somme sono aumentate di 3’000 franchi per ogni persona al cui sostentamento egli provvede; per i contribuenti che non versano contributi alle istituzioni di previdenza professionale e a forme riconosciute della previdenza individuale vincolata queste somme sono aumentate di 4’300.– franchi per i coniugi che vivono in comunione domestica e di 2’200.– franchi per gli altri contribuenti;
II.
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° gennaio 2019.