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Interrogazioni – Docenti delle scuole comunali, necessaria un po’ di chiarezza!

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Come noto, per quanto riguarda le Scuole comunali, i singoli comuni hanno autonomia in fatto di nomine, incarichi e concessioni del docente d’appoggio in presenza di sezioni multiple e sezioni con numero elevato di allievi. Meno chiara invece la realizzazione concreta di questo principio, in particolare su alcuni suoi aspetti.

Scopo di questa interrogazione è dunque avere un quadro di come realmente vengono applicate alcune disposizioni di legge riguardanti queste tematiche per garantire uniformità nei servizi offerti nei Comuni mantenendo nel contempo autonomia agli stessi.

Occorre comunque sin da subito precisare che, se dovessero emergere eventuali differenze nell’applicazione dovute a ragioni finanziarie, occorrerà verificare se i compiti assegnati ai Comuni sono adeguatamente ricompensati o se occorre trovare altre misure a sostegno di una corretta ed uniforme applicazione delle norme che presentiamo qui di seguito.

Nello specifico rileviamo che il Regolamento delle scuole comunali del Canton Ticino all’Art. 30 cpv. 1 e 2 prevede:

1) Il Municipio può assumere un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola dell’infanzia con più di 22 allievi.
2) Il Municipio di regola assume un docente di appoggio affinché coadiuvi il docente titolare per ogni sezione di scuola elementare con tre o più classi e ha la facoltà di farlo negli altri casi quando la sezione conta più di 22 allievi.

Abbiamo però più volte osservato che alcuni comuni, per motivi finanziari o per carenza di personale idoneo, non sempre sono in grado di fornire un docente di appoggio quando necessario o richiesto.

Per questo motivo chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Quanti sono i comuni che, malgrado un alto numero di allievi (superiore ai 22) in una stessa sezione o malgrado la presenza di sezioni con più classi, non forniscono il docente di appoggio?
2. In quanti casi vi è stato un esplicito rifiuto del Municipio davanti ad una richiesta formale da parte del docente titolare?
3. Quali sono le motivazioni addotte a tali decisioni?

Un altro tema riguarda la questione delle nomine dei docenti delle scuole comunali. Secondo l’Art. 15 cpv.4 della LORD “La durata complessiva dell’incarico non può superare 3 anni; rimangono riservati i casi di cui all’art. 16”. I casi cui l’art. 16 fa riferimento sono:
a) quando il grado di occupazione è inferiore al 50%;
b) quando il titolare ha ottenuto un congedo o è occupato con altri incarichi;
c) quando, in difetto di concorrenti idonei, si debba ricorrere a candidati sprovvisti dei requisiti di nomina;

d) quando il posto nelle scuole comunali è istituito a titolo provvisorio e non è occupato da un docente nominato;
e) quando un posto si rende vacante nel corso dell’anno scolastico;
f) per il personale in formazione compreso quello in apprendistato;
g) quando l’assunzione è vincolata alla durata effettiva di un progetto.

Anche in questo caso spesso veniamo a conoscenza di situazioni dove l’incarico veniva protratto anche oltre i 10 anni, pur non rientrando nelle fattispecie sopra elencate.

Per questo motivo chiediamo al Consiglio di Stato:

4. Quanti sono i docenti di scuola comunale che, pur non sottostando ai casi di cui all’art.16 e pur essendo incaricati da almeno 3 anni, non sono ancora stati nominati?
5. Quali sono i motivi di tale scelta?

Lorenzo Jelmini

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