Un gran numero di fuochi d’artificio viene importato in vista del 1° agosto. È necessa-rio rispettare le disposizioni di importazione in vigore. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) denuncia le infrazioni alla legge sugli esplosivi.
Per principio è necessaria un’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) per poter importare fuochi d’artificio. Nel traffico viaggiatori, tuttavia, possono essere importati senza autorizzazione pezzi pirotecnici da spettacolo fino a un peso complessivo di 2,5 chilo-grammi lordi a persona, a condizione che questi fuochi non siano vietati in Svizzera. Il fatto che questi fuochi d’artificio possano essere importati non significa automaticamente che pos-sano anche essere utilizzati sul territorio svizzero (p. es. a causa dei divieti di accendere fuochi dovuti all’attuale siccità).
Fuochi d’artificio vietati
Per principio è vietato importare fuochi d’artificio che esplodono a terra (come ad esempio i “Kracher”, i “Böller” e i petardi). In Svizzera è inoltre vietata l’importazione di «lady cracker» che superano i 22 millimetri di lunghezza (7/8 pollici) e/o i 3 millimetri di diametro (1/8 pollici). Prima dell’acquisto e dell’importazione in Svizzera, si raccomanda inoltre di informarsi sulle disposizioni in vigore.
Messa in sicurezza e denunce sono possibili
Se al momento dell’importazione si constatano fuochi d’artificio vietati o se manca la relativa autorizzazione, la merce viene messa in sicurezza. Le infrazioni alla legge federale sugli esplosivi vengono denunciate alle autorità competenti.