Il Consiglio federale svizzero ha recentemente adottato una modifica all’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità, al fine di garantire l’assunzione dei provvedimenti sanitari necessari per i bambini affetti da infermità congenite. Questa modifica permetterà all’assicurazione invalidità di rimborsare determinati mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici, anche se non figurano nell’elenco delle prestazioni prese a carico dall’assicurazione malattie.
La modifica dell’ordinanza è stata introdotta per garantire la conformità del diritto, poiché gli uffici AI rimborsano già prestazioni che non figurano nell’elenco delle prestazioni in questione o il cui prezzo supera la tariffa ivi stabilita. Inoltre, la modifica garantisce l’armonizzazione della prassi delle due assicurazioni, assicurando il riconoscimento dei provvedimenti sanitari necessari per i bambini con infermità congenite.
La legge federale sull’assicurazione per l’invalidità richiede che i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici debbano essere inclusi nell’elenco delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione malattie al fine di essere rimborsati dall’assicurazione invalidità. L’AI fa pertanto riferimento all’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) per il tipo di prestazioni e le tariffe massime rimborsabili quali provvedimenti sanitari. Tuttavia, questa nuova disposizione aveva suscitato incertezze circa i costi che eccedono gli importi massimi previsti nell’EMAp, creando difficoltà per oltre 300 famiglie con bambini affetti da infermità congenite.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva reagito immediatamente, provvedendo a sgravare queste famiglie da qualsiasi spesa supplementare e aveva fatto il necessario affinché l’AI continuasse ad assumere la totalità delle spese degli esami e delle terapie indispensabili per i bambini interessati. Il 14 aprile 2023, l’UFAS aveva incaricato gli uffici AI di contattare le famiglie che avevano dovuto assumere le spese supplementari in questione e di rimborsare loro (se del caso, retroattivamente) tali spese.
In seguito a questa situazione, il Consiglio federale ha deciso di procedere a una valutazione della base giuridica e della sua conformità al diritto, giungendo alla conclusione che è necessaria una modifica della medesima. È emerso che, sebbene l’impiego dell’EMAp quale riferimento per valutare il rispetto dei criteri EAE ai fini dell’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi sia giustificato, la sua applicazione è disciplinata in modo troppo restrittivo. Deve infatti essere sempre possibile procedere a una valutazione nel singolo caso nel decidere se rimborsare apparecchi che non figurano nell’elenco.
Questa modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità è un passo importante per garantire la copertura sanitaria dei bambini affetti da infermità congenite. La modifica permetterà alle famiglie di accedere ai mezzi e agli apparecchi diagnostici o terapeutici necessari senza dover sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, questa modifica contribuirà alla creazione di una prassi più armonizzata tra le due assicurazioni e garantirà che i criteri EAE siano rispettati nel decidere l’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi.