Modifiche all’assicurazione per l’invalidità per garantire la copertura sanitaria dei bambini con infermità congenite

Il Consiglio federale svizzero ha recentemente adottato una modifica all’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità, al fine di garantire l’assunzione dei provvedimenti sanitari necessari per i bambini affetti da infermità congenite. Questa modifica permetterà all’assicurazione invalidità di rimborsare determinati mezzi e apparecchi diagnostici o terapeutici, anche se non figurano nell’elenco delle prestazioni prese a carico dall’assicurazione malattie.

La modifica dell’ordinanza è stata introdotta per garantire la conformità del diritto, poiché gli uffici AI rimborsano già prestazioni che non figurano nell’elenco delle prestazioni in questione o il cui prezzo supera la tariffa ivi stabilita. Inoltre, la modifica garantisce l’armonizzazione della prassi delle due assicurazioni, assicurando il riconoscimento dei provvedimenti sanitari necessari per i bambini con infermità congenite.

La legge federale sull’assicurazione per l’invalidità richiede che i mezzi e gli apparecchi diagnostici o terapeutici debbano essere inclusi nell’elenco delle prestazioni rimborsate dall’assicurazione malattie al fine di essere rimborsati dall’assicurazione invalidità. L’AI fa pertanto riferimento all’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) per il tipo di prestazioni e le tariffe massime rimborsabili quali provvedimenti sanitari. Tuttavia, questa nuova disposizione aveva suscitato incertezze circa i costi che eccedono gli importi massimi previsti nell’EMAp, creando difficoltà per oltre 300 famiglie con bambini affetti da infermità congenite.

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) aveva reagito immediatamente, provvedendo a sgravare queste famiglie da qualsiasi spesa supplementare e aveva fatto il necessario affinché l’AI continuasse ad assumere la totalità delle spese degli esami e delle terapie indispensabili per i bambini interessati. Il 14 aprile 2023, l’UFAS aveva incaricato gli uffici AI di contattare le famiglie che avevano dovuto assumere le spese supplementari in questione e di rimborsare loro (se del caso, retroattivamente) tali spese.

In seguito a questa situazione, il Consiglio federale ha deciso di procedere a una valutazione della base giuridica e della sua conformità al diritto, giungendo alla conclusione che è necessaria una modifica della medesima. È emerso che, sebbene l’impiego dell’EMAp quale riferimento per valutare il rispetto dei criteri EAE ai fini dell’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi sia giustificato, la sua applicazione è disciplinata in modo troppo restrittivo. Deve infatti essere sempre possibile procedere a una valutazione nel singolo caso nel decidere se rimborsare apparecchi che non figurano nell’elenco.

Questa modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità è un passo importante per garantire la copertura sanitaria dei bambini affetti da infermità congenite. La modifica permetterà alle famiglie di accedere ai mezzi e agli apparecchi diagnostici o terapeutici necessari senza dover sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, questa modifica contribuirà alla creazione di una prassi più armonizzata tra le due assicurazioni e garantirà che i criteri EAE siano rispettati nel decidere l’assunzione delle spese dei mezzi e degli apparecchi.

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