INIZIATIVA PARLAMENTARE – Presentata nella forma generica da Claudio Isabella ed Evaristo Roncelli e cofirmatariModifica degli artt. 65 e 66 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti(Procedure di licenziamento: Istituzione di un arbitrato)

9 dicembre 2024


Introduzione

Attualmente, gli articoli 65 e 66 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti prevedono che:

  • Le decisioni di disdetta del Consiglio di Stato, delle istanze subordinate e dei Municipi possano essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato.
  • Le decisioni di disdetta del Consiglio di Stato vadano impugnate direttamente al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

Criticità del sistema attuale

Questo sistema presenta alcune problematiche:

  1. Costi legali elevati: Il ricorrente è spesso scoraggiato dal sostenere i costi necessari per impugnare le decisioni delle autorità di nomina.
  2. Sovraccarico del sistema giudiziario: L’assenza di un’istanza intermedia aggrava il carico di lavoro del TRAM.
  3. Tempistiche e reintegro: Le lunghe tempistiche impediscono un reintegro tempestivo del collaboratore o della collaboratrice.

Proposta di modifica

Per affrontare queste criticità, si propone l’introduzione di una nuova istanza di ricorso intermedia nella forma di un collegio arbitrale indipendente.

Vantaggi dell’arbitrato

  • Celerità: Il processo decisionale sarà più rapido.
  • Imparzialità: Un meccanismo snello e bilanciato.
  • Reintegro rapido: In caso di annullamento della disdetta, il collaboratore potrà essere reintegrato al proprio posto di lavoro.

Questa proposta si distingue da altre iniziative legislative (es. IG727), che mirano a riformare l’intero sistema ricorsuale, concentrandosi esclusivamente sulle procedure di disdetta nel pubblico impiego.


Composizione del collegio arbitrale

Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri:

  1. Un arbitro nominato dal Consiglio di Stato.
  2. Un arbitro nominato dalle organizzazioni sindacali riconosciute.
  3. Un arbitro esterno scelto di comune accordo tra Consiglio di Stato e organizzazioni sindacali.

Nota: Nessuno dei membri potrà essere un dipendente pubblico, garantendo così l’imparzialità.


Procedura arbitrale

  1. L’arbitrato si terrà a Bellinzona.
  2. La procedura seguirà le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).
  3. Dovrà concludersi entro 90 giorni dalla nomina del collegio arbitrale.
  4. L’avvio della procedura avrà effetto sospensivo sulla disdetta.
  5. In caso di licenziamento ingiustificato, il collaboratore sarà reintegrato nel proprio posto di lavoro o in una posizione equivalente.

Modifica degli articoli 65 e 66

Art. 65 (Attuale)

A. Ricorso al Consiglio di Stato
Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 65 (Nuovo)

A. Ricorso al Collegio arbitrale

  1. Contro le decisioni del Consiglio di Stato, delle autorità subordinate e dei Municipi in materia di disdetta secondo l’art. 60 è dato ricorso al Collegio arbitrale.
  2. L’arbitrato si terrà a Bellinzona.
  3. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nessuno dei quali potrà essere un dipendente dell’amministrazione pubblica:
    a. Un arbitro nominato dal Consiglio di Stato.
    b. Un arbitro nominato dalle organizzazioni sindacali riconosciute.
    c. Un arbitro esterno scelto di comune accordo tra il Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali riconosciute.
  4. L’arbitrato si svolgerà in conformità alle disposizioni della LPAmm.
  5. La procedura arbitrale dovrà concludersi entro 90 giorni dalla nomina del collegio arbitrale.
  6. L’avvio della procedura arbitrale avrà effetto sospensivo sulla decisione di disdetta. In caso di licenziamento ingiustificato, il collaboratore dovrà essere reintegrato nel proprio posto di lavoro o in una posizione equivalente.

Art. 66 (Attuale)

B. Ricorsi

  1. Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 66 (Nuovo)

B. Ricorsi

  1. Contro le decisioni del Collegio arbitrale è dato ricorso, ad entrambe le parti coinvolte, al Tribunale cantonale amministrativo.

Firmatari:
Claudio Isabella
Evaristo Roncelli
Forini
Genini Simona
Petralli
Soldati

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