9 dicembre 2024
Introduzione
Attualmente, gli articoli 65 e 66 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti prevedono che:
- Le decisioni di disdetta del Consiglio di Stato, delle istanze subordinate e dei Municipi possano essere impugnate mediante ricorso al Consiglio di Stato.
- Le decisioni di disdetta del Consiglio di Stato vadano impugnate direttamente al Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).
Criticità del sistema attuale
Questo sistema presenta alcune problematiche:
- Costi legali elevati: Il ricorrente è spesso scoraggiato dal sostenere i costi necessari per impugnare le decisioni delle autorità di nomina.
- Sovraccarico del sistema giudiziario: L’assenza di un’istanza intermedia aggrava il carico di lavoro del TRAM.
- Tempistiche e reintegro: Le lunghe tempistiche impediscono un reintegro tempestivo del collaboratore o della collaboratrice.
Proposta di modifica
Per affrontare queste criticità, si propone l’introduzione di una nuova istanza di ricorso intermedia nella forma di un collegio arbitrale indipendente.
Vantaggi dell’arbitrato
- Celerità: Il processo decisionale sarà più rapido.
- Imparzialità: Un meccanismo snello e bilanciato.
- Reintegro rapido: In caso di annullamento della disdetta, il collaboratore potrà essere reintegrato al proprio posto di lavoro.
Questa proposta si distingue da altre iniziative legislative (es. IG727), che mirano a riformare l’intero sistema ricorsuale, concentrandosi esclusivamente sulle procedure di disdetta nel pubblico impiego.
Composizione del collegio arbitrale
Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri:
- Un arbitro nominato dal Consiglio di Stato.
- Un arbitro nominato dalle organizzazioni sindacali riconosciute.
- Un arbitro esterno scelto di comune accordo tra Consiglio di Stato e organizzazioni sindacali.
Nota: Nessuno dei membri potrà essere un dipendente pubblico, garantendo così l’imparzialità.
Procedura arbitrale
- L’arbitrato si terrà a Bellinzona.
- La procedura seguirà le disposizioni della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).
- Dovrà concludersi entro 90 giorni dalla nomina del collegio arbitrale.
- L’avvio della procedura avrà effetto sospensivo sulla disdetta.
- In caso di licenziamento ingiustificato, il collaboratore sarà reintegrato nel proprio posto di lavoro o in una posizione equivalente.
Modifica degli articoli 65 e 66
Art. 65 (Attuale)
A. Ricorso al Consiglio di Stato
Contro le decisioni delle istanze subordinate e dei Municipi è dato ricorso al Consiglio di Stato.
Art. 65 (Nuovo)
A. Ricorso al Collegio arbitrale
- Contro le decisioni del Consiglio di Stato, delle autorità subordinate e dei Municipi in materia di disdetta secondo l’art. 60 è dato ricorso al Collegio arbitrale.
- L’arbitrato si terrà a Bellinzona.
- Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri, nessuno dei quali potrà essere un dipendente dell’amministrazione pubblica:
a. Un arbitro nominato dal Consiglio di Stato.
b. Un arbitro nominato dalle organizzazioni sindacali riconosciute.
c. Un arbitro esterno scelto di comune accordo tra il Consiglio di Stato e le organizzazioni sindacali riconosciute. - L’arbitrato si svolgerà in conformità alle disposizioni della LPAmm.
- La procedura arbitrale dovrà concludersi entro 90 giorni dalla nomina del collegio arbitrale.
- L’avvio della procedura arbitrale avrà effetto sospensivo sulla decisione di disdetta. In caso di licenziamento ingiustificato, il collaboratore dovrà essere reintegrato nel proprio posto di lavoro o in una posizione equivalente.
Art. 66 (Attuale)
B. Ricorsi
- Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
Art. 66 (Nuovo)
B. Ricorsi
- Contro le decisioni del Collegio arbitrale è dato ricorso, ad entrambe le parti coinvolte, al Tribunale cantonale amministrativo.
Firmatari:
Claudio Isabella
Evaristo Roncelli
Forini
Genini Simona
Petralli
Soldati




