È opportuno modificare la prassi di estinguere debiti pubblici e privati attraverso la detrazione delle prestazioni assistenziali?

È opportuno modificare la prassi di estinguere debiti pubblici e privati attraverso la detrazione delle prestazioni assistenziali? Premessa L’articolo 1 della Legge sull’assistenza sociale (Las) dell’8 marzo 1971 stabilisce gli obiettivi principale: 1Lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all’assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno. 2Esse hanno lo scopo di favorire l’inserimento sociale e professionale dei beneficiari. Nel Canton Ticino l’autorità competente per promuovere l’inserimento professionale e l’integrazione sociale delle persone in assistenza è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI). Le prestazioni assistenziali ordinarie sono erogate unicamente a coprire il fabbisogno essenziale. Il link qui riportato definisce le spese forfetarie basiche. Calcolo e funzionamento della prestazione assistenziale ordinaria – DASF (DSS) – Repubblica e Cantone Ticino Detrazioni dall’importo necessario per garantire il minimo vitale dei beneficiari È noto che l’Ufficio competente pratica regolarmente delle detrazioni dalle prestazioni assistenziali in caso di prestiti concessi in caso di urgenza o per altri motivi, seguendo il principio della sussidiarietà. Tuttavia, l’art. 20 cpv.4 introdotto nella Legge sull’assistenza sociale (Las) proposto nel Messaggio n. 6697 del 15 ottobre 2012, pag. 25-26 non sembrerebbero prevedere e definire la condizione del beneficiario, la temporalità e la modalità della restituzione dei prestiti. L’USSI sembrerebbe obbligare i beneficiari a sottoscrivere un riconoscimento di debito in base all’art. 82 LEF e l’immediata restituzione rateale dalle prestazioni assistenziali, pena il prestito non verrà concesso. Questa imposizione sembrerebbe essere incompatibile con il Messaggio n. 5723a del 25 ottobre 2005 e sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni n. 42.2013.3 del 25 settembre 2013, cons. 2.9 che in sostanza esprimono le prestazioni assistenziali non sono destinate ad estinguere debiti quando la persona si trova in stato di bisogno. A titolo informativo, la Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) del 15 marzo 2011, l’art. 6 prevede la rifusione della somma anticipata quando il beneficiario torna a miglior condizione economica. Non prima. Le detrazioni conosciute all’importo necessario per garantire il minimo vitale sembrerebbero essere: – prestazioni concesse in caso di emergenza; – riduzione delle prestazioni assistenziali in base al ricalcolo dei premi di cassa malati; – spese di emissione di precetti esecutivi non imputabili al beneficiario, bensì al ritardo di pagamento della partecipazione LaMal da parte dei servizi cantonali; – sanzioni legati ad esempio ai “contratti” AUP. Queste detrazioni possono mettere in seria difficoltà i beneficiari di prestazioni a prevedere ai propri bisogni fondamentali personali e dei componenti della propria economia domestica. 2. Domande 1. Il Consiglio di Stato conferma la prassi di detrarre il rimborso di debiti pubblici e privati dall’importo minimo assistenziale? 2. Se sì, si chiede di elencare i motivi ammessi per tali detrazioni? 3. Se sì, è possibile indicare i numeri di casi di detrazione annuali? 4. Eventuali prestazioni accordate come anticipi o in caso di emergenza nell’ambito dell’aiuto sociale, non dovrebbero essere rimborsati solo una volta che i beneficiari non sono più in uno stato di bisogno? 5. Anche per quanto riguarda altri debiti di carattere pubblico, non si dovrebbe attendere di esigere il rimborso una volta che i beneficiari non sono in più in stato di bisogno? 6. Il Consiglio di Stato conferma la possibilità di detrazione di debiti privati? Se sì in che caso? 7. Ritiene il Consiglio di Stato opportuno valutare l’opportunità del divieto di prelevare dalle prestazioni assistenziali ogni concreto o presunto credito?

Per il Gruppo PS, GISO e FA Danilo Forini

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