Rapporto sulla mozione del 19.10.2022 di C. Zanini Barzaghi e M. Agustoni “Per subappalti ed esternalizzazioni rispettosi”

con il presente messaggio prendiamo posizione sulla mozione presentata dai deputati Raul Ghisletta e Lorenzo Jelmini e ripresa dalla deputata Cristina Zanini Barzaghi per il PS e dal deputato Maurizio Augustoni per il Centro. La stessa chiede al Consiglio di Stato di prevedere nei contratti di prestazioni stipulati dal Canton Ticino che eventuali subappalti o esternalizzazioni di funzioni non sono ammessi qualora conducessero ad applicare condizioni di lavoro peggiorative rispetto a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro di riferimento oppure ad aggirare la clausola di preferenza nelle assunzioni di personale residente (a parità di requisiti rispetto a candidati non residenti). In particolar modo vengono indicati i settori delle cure e l’assistenza a domicilio, le pulizie e la ristorazione, ammettendo però un’eccezione per subappalti ad imprese sociali che applicano le condizioni di lavoro dei contratti collettivi di lavoro di riferimento ed impiegano personale residente invalido o con problemi di collocabilità sul normale mercato del lavoro.

Per quanto concerne la ristorazione scolastica, rileviamo che, in assenza di una mensa in una struttura scolastica di competenza del Cantone e in mancanza di un trasporto scuola-casa sul mezzogiorno, per il pranzo degli allievi ci si rivolge alle scuole comunali, alle case anziani oppure ad un ristorante privato.

In merito alla scelta del ristorante privato si applica la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e i criteri di aggiudicazione per la parte tecnica vengono valutati da chi si occupa della consulenza alimentare (norme igieniche e pranzo salutare). L’offerente è tenuto a rispettare l’art. 39 RLCPubb, ovvero a presentare le diverse dichiarazioni relative agli oneri sociali, alle imposte, al rispetto del CCL e della parità di trattamento tra uomo e donna. Il subappalto non è permesso.

Analogamente, in applicazione della LCPubb, per quanto concerne le pulizie degli stabili dell’AC, rileviamo che nei bandi di concorso i subappalti ed i consorzi non sono esplicitamente ammessi e le ditte che partecipano devono aver firmato il relativo CCL.

Per quanto concerne il settore delle case per anziani, il subappalto di alcune prestazioni riguarda principalmente le attività di lavanderia e di pulizia, anche se concerne anche prestazioni specialistiche, soprattutto terapie e informatica che vengono esternalizzate, oltre che situazioni di prestito di personale in caso di necessità.

Dal punto di vista del quadro giuridico vi è la seguente disposizione della LAnz:

Art. 9 Il finanziamento delle strutture sociosanitarie riconosciute avviene attraverso la concessione di un contributo globale da parte dello Stato.

1bis Nell’assunzione del personale, le strutture sociosanitarie riconosciute ai sensi dell’art. 6, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Esse tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell’assistenza.

1terLa sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l’attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l’istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.

Per quanto concerne invece i contratti di prestazione, è presente la seguente disposizione:

La qualità deve essere garantita anche per le prestazioni che vengono erogate da terzi a nome e per conto dell’Istituto (outsourcing). Responsabile diretto in questo senso nei confronti della Divisione è l’Istituto. Le prestazioni erogate da terzi sono soggette alle medesime modalità di verifica e controllo delle prestazioni erogate direttamente.

Il contributo globale garantisce le risorse finanziarie necessarie per l’erogazione diretta delle prestazioni da parte dell’Istituto. Per le prestazioni affidate a terzi (outsourcing) in un’ottica di razionale organizzazione e ottimale utilizzazione delle risorse disponibili, la Divisione si riserva di ricalcolare il contributo globale in base ai costi effettivi sostenuti dall’Istituto.

Al momento non sono previste decurtazioni del contributo poiché le prestazioni esternalizzate non sono preponderanti in termini finanziari.

In questo settore, nel caso di un divieto ad esternalizzare, occorrerebbe definire un criterio per escludere perlomeno quelle attività specialistiche indicate in precedenza, di difficile integrazione nelle attività degli istituti.

Per quanto concerne il settore dei servizi di assistenza e cura a domicilio (SACD), vale quanto già indicato per il settore delle case per anziani, in quanto sia nella Legge di riferimento (art. 29 LACD) che nel contratto di prestazione (artt. 7 e 8.3) troviamo le medesime formulazioni.

Per quel che concerne l’esternalizzazione di prestazioni principali (cure e economia domestica) osserviamo che nei SACD la fattispecie è maggiormente diffusa, anche perché derivante dall’art. 20 LACD:

Conformemente alla pianificazione cantonale, per ottimizzare i rapporti con altri enti operanti sul territorio, ogni SACD d’interesse pubblico conclude le convenzioni necessarie per definire la distribuzione dei compiti e degli oneri finanziari.

Le convenzioni di outsourcing contengono le prestazioni delegate (decise dal SACD in termini di quantità e qualità sulla base della valutazione del bisogno di cura tramite strumento InterRAI©), il prezzo stabilito ed eventuali altri elementi, come, ad esempio, il supporto e formazione al personale e le interazioni con l’équipe del SACD.

Essendo maggiormente sviluppato, per questo tipo di outsourcing, in sede di allestimento del consuntivo, si procede ad un ricalcolo del contributo, per evitare che l’incentivo posto ai servizi non sia incentrato sulla razionalizzazione delle risorse presenti sul territorio, come prescritto dalla LACD, ma da considerazioni di tipo economico.

In conclusione, il divieto di esternalizzare, perlomeno per le attività principali, si porrebbe in contrasto con l’art. 20 LACD.

Sulla base di quanto precede, richiamando sia la legislazione specifica per la sanità e la socialità, sia la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e relativo Regolamento a cui ogni settore sottostà si può affermare che la tematica è già trattata in maniera esaustiva e che eccezioni sono date esclusivamente quando vi è un interesse pubblico preponderante. Stando così le cose si invita il Gran Consiglio a respingere la mozione.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

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