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Editoriale redatto da giornalisti iscritti al Registro FIG e accreditati presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Deroga umanitaria alle sanzioni ONU in Svizzera

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Il Consiglio federale svizzero ha adottato un’ordinanza per attuare la deroga umanitaria stabilita dalla risoluzione 2664 (2022) del Consiglio di sicurezza dell’ONU. La deroga si applica alle sanzioni finanziarie mirate e copre tutti i regimi di sanzioni dell’ONU. Inoltre, è stata ripresa la deroga umanitaria relativa all’Afghanistan prevista dalla risoluzione 2615 (2021). Le modifiche alle ordinanze interessate entreranno in vigore il 1° giugno 2023.

La risoluzione 2664 (2022) rappresenta un passo avanti per il settore umanitario, poiché garantisce la sicurezza giuridica delle organizzazioni e degli operatori commerciali che partecipano alla fornitura di aiuti verso Paesi sottoposti alle sanzioni dell’ONU. La modifica delle ordinanze introdurrà la deroga umanitaria prevista dalla risoluzione 2264 (2022) in 13 dei regimi di sanzioni secondo il modello ONU. Inoltre, applicherà la risoluzione 2615 (2021) del Consiglio di sicurezza, che prevede una deroga analoga volta a contrastare la crisi umanitaria in Afghanistan.

La deroga umanitaria consente a determinate categorie di operatori di instaurare relazioni commerciali con persone o entità sanzionate, effettuare transazioni a loro favore o cedere loro dei beni a condizione che lo scopo sia quello di fornire aiuti umanitari o sostenere altre attività finalizzate a soddisfare i bisogni umani fondamentali. Questa norma si applica anche agli operatori umanitari attivi in Afghanistan che si ritrovano a dover avviare relazioni commerciali con persone o entità inserite negli elenchi dei regimi sanzionatori contro i Talebani o a effettuare transazioni a loro favore.

I prestatori di servizi commerciali potranno fornire agli operatori umanitari autorizzati qualsiasi tipo di servizio o di bene necessario alla realizzazione delle attività coperte dalle nuove deroghe. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni legali applicabili all’esportazione, alla vendita e all’intermediazione di beni e servizi.

Il Consiglio federale richiede alle organizzazioni e alle entità che beneficeranno di queste deroghe di adoperarsi in misura ragionevole per ridurre al minimo i vantaggi vietati dalle sanzioni che le persone o le entità sanzionate potrebbero ricavare. Ciò è possibile attraverso il consolidamento di strategie e processi di gestione dei rischi nonché di due diligence. Infine, sottolinea che le due risoluzioni prevedono meccanismi di controllo volti a individuare eventuali abusi delle deroghe.

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