Svizzera e Francia firmano nuovo accordo per il lavoro a domicilio

La segretaria di Stato Daniela Stoffel ha firmato un nuovo accordo aggiuntivo alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e la Francia, il 27 giugno 2023 a Parigi. Questo accordo contiene nuove norme che riguardano l’imposizione dei redditi derivanti dal lavoro a domicilio. L’accordo consente ai lavoratori frontalieri di esercitare da casa nello Stato di domicilio fino al 40% del tempo di lavoro annuale della loro attività dipendente.

L’accordo aggiuntivo è stato concluso come parte della soluzione in materia di lavoro a domicilio convenuta a fine 2022. Con questo nuovo accordo, i datori di lavoro e i lavoratori di tutta la Svizzera possono concordare il lavoro a domicilio all’estero fino a un massimo del 40% del tempo di lavoro annuale. L’accordo prevede che le retribuzioni relative al lavoro a domicilio siano tassate nello Stato di sede del datore di lavoro. Inoltre, lo Stato del datore di lavoro trasferirà allo Stato di domicilio del lavoratore il 40% delle tasse riscosse sulle retribuzioni che il lavoratore ha percepito con il lavoro a domicilio all’estero.

Per garantire l’applicazione delle nuove norme, è previsto uno scambio automatico di informazioni relative ai dati salariali. Questo significa che i datori di lavoro e i lavoratori dovranno fornire informazioni dettagliate alle autorità fiscali sui loro guadagni e sul tempo trascorso a lavorare all’estero.

L’accordo aggiuntivo aggiorna anche altre disposizioni della Convenzione per evitare le doppie imposizioni, armonizzandole in particolare con i risultati scaturiti dai lavori dell’OCSE volti a contrastare l’erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (Base Erosion and Profit Shifting).

I Cantoni e gli ambienti economici interessati hanno accolto con favore la conclusione dell’accordo aggiuntivo. Tuttavia, per poter entrare in vigore, deve essere approvato dagli organi legislativi di entrambi i Paesi. Nel frattempo, la Svizzera e la Francia applicheranno sostanzialmente fino al 31 dicembre 2024 le disposizioni dell’accordo aggiuntivo, come convenuto nell’accordo amichevole di durata temporanea del 22 dicembre 2022.

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