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Editoriale redatto da giornalisti iscritti al Registro FIG e accreditati presso il Consiglio di Stato del Canton Ticino.

Il caso dell’impresa GTL e il sostegno finanziario del Cantone al PSE

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Interpellanza 2447

Il 14 marzo 2023, circa un anno fa, il Gran Consiglio decideva di concedere due contributi forfettari straordinari per un totale di 17 milioni alla città di Lugano per la realizzazione del Polo sportivo e degli eventi (PSE). In precedenza (2022) era già stato versato un contributo per il Centro sportivo al Maglio (CSMA) per un importo di fr.1’127’510.
Nel rapporto della commissione della gestione si ricordava che “I lavori di costruzione, che nella loro fase preliminare hanno preso avvio negli sorsi giorni, dovranno terminare entro il 2025 per quanto riguarda l’arena sportiva ed entro il 2026 per il palazzetto dello sport”.
La GTL è una delle imprese coinvolte nella realizzazione degli impianti sportivi prevista dal PSE, a tal punto da farne un elemento di presentazione della stessa impresa. Possiamo infatti leggere nella home page del suo sito: “Siamo un’azienda leader nel ramo delle imprese di costruzioni ticinesi e da diversi anni Premium Partner di FC Lugano. Attualmente siamo impegnati nella costruzione della nuova Arena Sportiva di Cornaredo che rappresenta l’opera cardine del Polo Sportivo degli Eventi della Città di Lugano”.
La GTL, come tutte le imprese coinvolte nella realizzazione del PSE, doveva sicuramente essere al corrente dell’Accordo generale di Partenariato Pubblico Privato, il documento fondamentale che regge tutta l’operazione PSE. A pagina 6 si trova infatti il capitolo “Dovere di esemplarità”. Vi si può leggere:
«CLU [Città di Lugano] ha un dovere di esemplarità al quale sono sottoposte anche tutte le ulteriori parti del presente accordo. Anche i Partner Privati [HRS, Credito Svizzero, Stadio Immobiliare SA] s’impegnano di conseguenza a contribuire ad ottemperare a questo dovere di esemplarità, tanto con la concezione e la realizzazione del PSE, che con il loro comportamento generale negli ambiti della
responsabilità sociale, della responsabilità ambientale, della legislazione applicabile al lavoro distaccato o dei principi del diritto sulle commesse pubbliche». Poco oltre l’accordo completa la questione dell’esemplarità affermando che «le Parti si impegnano parimenti ad adottare le misure necessarie per evitare ogni ulteriore comportamento suscettibile di nuocere alla loro rispettiva reputazione. Le Parti si impegnano a far rispettare questi obblighi e queste regole generali di comportamento anche ai loro ausiliari, subappaltatori, submandatari e ad eventuali terzi a cui si affidano l’esecuzione del contratto nella misura ammessa dall’Accordo» (p. 7).
Negli scorsi giorni la stampa ha reso noto che “un dirigente e un impiegato della impresa di costruzioni GTL (una delle più importanti del Cantone) sono stati accusati (e verosimilmente saranno condannati in via definitiva visto che i due sono “rei confessi”) di “ripetuta truffa per avere “inoltrato richieste per lavoro ridotto che contenevano informazioni false” relativamente alle ore di lavoro perse e al numero dei dipendenti coinvolti. Tutto questo è avvenuto nel corso del 2020 nell’ambito delle richieste di indennità di disoccupazione per lavoro ridotto; l’ammontare della truffa sarebbe di 300’000 franchi.
L’imputato principale, che è al tempo stesso direttore e presidente del consiglio di amministrazione dell’impresa, è stato rinviato a giudizio con la formula del rito abbreviato. La RSI riporta che “la pena proposta dalle parti è di otto mesi di carcere, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre anni”.
Ora, è evidente che la procedura penale che ha portato alla condanna della dirigenza di GTL è avvenuta sulla base di una segnalazione delle autorità amministrative cantonali, in particolare
responsabili della gestione dell’assicurazione disoccupazione. Essendo fatti avvenuti nel 2020, si può arguire che al momento della decisione da parte del Gran Consiglio la vicenda doveva essere nota sia alle autorità amministrative e politiche cantonali sia a quelle comunali.
È pur vero che i finanziamenti pubblici non vanno direttamene alla azienda qui citata, ma è anche vero che l’ente pubblico, cantonale e comunale, non può rimanere indifferente che, alla fine, tali finanziamenti vadano a pagare prestazioni di aziende il cui comportamento non è né esemplare, né conforme ad una buona reputazione.
Alla luce di queste considerazioni chiediamo:

  1. Quando le autorità amministrative responsabili della gestione dell’assicurazione disoccupazione (lavoro ridotto) si sono resti conto che i conteggi presentati da GTL non erano corretti?
  2. Quando questa constatazione ha portato alla segnalazione alla magistratura?
  3. Le autorità politiche e amministrative cantonali hanno segnalato quanto indicato ai punti 1) e 2) al Municipio di Lugano?
  4. Se sì, quando? Se no, perché questo non è avvenuto?
  5. Alla luce dei recenti avvenimenti qui sopra richiamati, il Governo intende assumere qualche iniziativa?

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